Informativa sulla Procedura reclami

15 ottobre 2019

Vicenza

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami relativi ai contratti o servizi forniti dall’impresa di assicurazione, nonchè al comportamento degli agenti di cui l’impresa di avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli agenti, possono essere presentati per iscritto all’ufficio Gestione Reclami della Compagnia ZURICH INSURANCE P.L.C. tramite le seguenti modalità:

Posta: Via benigno Crespi 23 – 20159 MILANO;

Fax: 02.2662.2243;

Email: reclami@zurich.it;

Pec: reclami@pec.zurich.it;

La Compagnia deve fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento dell’agente, piuttosto che di un collaboratore o dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’Agente e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all’oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può scrivere all’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma (Fax: 06.42133206 o PEC: ivass@pec.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo tratto dalla Compagnia. Inoltre, il reclamo può ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:

La conciliazione paritetica. In caso di controversia relativa ad un sinistro R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e(o cose fino a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Assaciazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA);

La mediazione civile disciplinata dal D.Lgs.28/2010. Questo sistema si applica in caso di controversia attinete ai contratti assicurativi, come ad esempio in caso di lite relativa al risarcimento di un danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, attraverso la presentazione di una domanda all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli.

L’arbitrato, disciplinato dagli artt.806 e ss.c.p.c. è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

 

La convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i. Questo sistema di applica per esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato. 

 

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso CONSOB ed operativo dal 09 gennaio 2017, competente per le questioni attinenti la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel collocamento di prodotti assicurativi finanziari che comportino richieste di somme fino a 500.000 euro. Sono escluse dall’ambito di cognizione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie i danni che non hanno natura patrimoniale e che non sono conseguenza Immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Il ricorso può essere proposto quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

 

 

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